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La tutela del dipendente che segnala illeciti è disciplinata dall'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito della novella normativa, il disposto normativo è applicabile anche ai rapporti di lavoro instaurati con la Società, ancorché assumano qualifica privatistica. D’altra parte analoga tutela del whistleblower deve essere assicurata anche al dipendente privato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 179/2017, che ha previsto l’introduzione di misure analoghe anche nei Modelli ex D. Lgs. 231/01. La materia è stata ulteriormente estesa e normata dal D. Lgs. 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

 

Chi può segnalare

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  1. dipendenti delle società in house;
  2. lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  3. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  4. collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
  6. azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

 

Quando si può segnalare

La segnalazione può essere effettuata:

  1. quando il rapporto giuridico è in corso;
  2. durante il periodo di prova;
  3. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

 

Cosa si può segnalare

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
  • molestie ovvero ogni comportamento indesiderato, anche a connotazione sessuale, che offenda la dignità degli uomini e delle donne, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale, nell'ambiente di lavoro;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radio protezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • i fondati sospetti.

Le disposizioni non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

 

Tutela del segnalante

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Vige il divieto di rivelare l’identità del segnalante, la quale non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante stesso. È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La protezione si esplica nel divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata. Il segnalante non può subire sanzioni disciplinari per aver presentato la segnalazione, fatti salvi i casi in cui la stessa si rilevi falsa; qualora ritenga di avere subito discriminazioni per aver effettuato segnalazioni, ne deve dare immediata e circostanziata notizia a RPCT, il quale valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione dell’accaduto ai soggetti competenti.

La tutela prevista dal presente paragrafo si applica anche ai lavoratori che:

  • segnalano situazioni di non conformità legate al SGI;
  • si allontanino da situazioni lavorative che ritengano rappresentare un immediato e grave pericolo per la loro vita o la loro salute e per questo abbiano subito conseguenze ingiustificate.

 

Perdita delle tutele

Qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

 

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

  1. canale interno;
  2. canale esterno (gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC);
  3. divulgazione (rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  4. denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

 

Canale interno

Il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, viene a conoscenza di una violazione, di un tentativo o sospetto di violazione ovvero di illeciti, deve inviare una segnalazione scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) della Società, individuato nel Vicedirettore Alessandro Buosi, all’indirizzo [email protected], oppure, su richiesta della persona segnalante, in forma orale mediante un incontro diretto con Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, fissato entro un termine ragionevole.

Il whistleblower, per le proprie segnalazioni, deve utilizzare il canale interno.

Il RPCT svolge le seguenti attività:

  1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  2. mantiene i contatti con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
  3. dà seguito alle segnalazioni ricevute;
  4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  5. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società. Le informazioni di cui alla presente lettera sono pubblicate anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

 

Canale esterno

La segnalazione tramite il canale esterno, gestito dall’ANAC, è possibile solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  1. il canale interno non è attivo o, se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni tramite questo canale possono essere trasmesse:

  1. in forma scritta tramite la piattaforma informatica al link https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/;
  2. in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

È previsto l’obbligo per l’ANAC di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all’interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.