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Informazione generale

Poiché le agevolazioni possono essere diverse (sia come requisiti richiesti che come importi) in base al Comune ove è ubicata l'utenza, si consiglia di verificare le informazioni di dettaglio sulle singole agevolazioni previste dal Comune di riferimento, rinvenibili nei singoli regolamenti comunali e nelle delibere di approvazione delle tariffe, disponibili alla seguente seguente pagina.

Contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali/pericolosi

Per le utenze non domestiche, le cui attività producano sia rifiuti urbani che rifiuti speciali e/o pericolosi, per le quali non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata sulla base della percentuale forfetaria del 70%. Rientrano tra le attività citate:

  1. Ambulatori medici, ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi;
  2. Lavanderie a secco e tintorie;
  3. Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto;
  4. Caseifici e cantine vinicole;
  5. Attività con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, officine di carpenteria metallica, lattonerie;
  6. Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, laboratori fotografici ed eliografie.

Altre tipologie di attività, non espressamente indicate, sono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della produzione di rifiuti.

Compostaggio domestico

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica nel territorio comunale, secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, determina annualmente l’importo (euro/anno per persona) delle agevolazioni da applicarvi. La decorrenza dell’agevolazione ha effetto dalla presentazione della domanda.

Uso stagionale

  • Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o limitato o discontinuo, complessivamente non superiore a 183 giorni/anno, non cedute in locazione o comodato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato), da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà rispetto a quanto stabilito per le utenze domestiche dei residenti.
  • Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a 183 giorni nell’arco dell’anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.

Utenze a disposizione di soggetti residenti in R.S.A.

Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non si applica il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Distanza punto di raccolta

Per le utenze, la cui distanza (considerando solamente il percorso pubblico) dai punti di raccolta sia superiore a quella prevista dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, è applicata una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 30%.

Sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento

Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

  1. scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell’art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
  2. locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
  3. manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;
  4. occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell’applicazione della tariffa.

Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

  1. della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);
  2. manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficienza da associazioni iscritte all’albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall’esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;
  3. della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini). 
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